Art. 11

Controlli e verifica

In vigore dal 24 giu 2016
Controlli e verifica 1.   Le autorità competenti garantiscono che tutte le domande di deroga sono oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli non sono rispettate, il richiedente la deroga ne deve essere informato. In tale caso, la domanda si considera respinta. 2.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato su un'analisi di rischio, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali a carattere generale ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli della presente decisione interessano almeno il 7 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga. 3.   Le autorità competenti garantiscono che sono effettuati controlli in loco su almeno il 2 % delle operazioni di trasporto di effluenti zootecnici, sulla base di un'analisi di rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1. I controlli devono comprendere almeno la verifica dei documenti di accompagnamento, la verifica del luogo di origine dell'effluente e della destinazione dello stesso, nonché la disponibilità delle analisi dell'effluente trasportato. 4.   Qualora la verifica indichi un mancato rispetto della presente decisione, le autorità competenti adottano le misure correttive necessarie. In particolare, gli agricoltori che non adempiono gli obblighi di cui agli sono esclusi dal regime di deroga l'anno successivo.
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