Art. 5
Trattamento dell'effluente
In vigore dal 24 giu 2016
Trattamento dell'effluente
1. Gli agricoltori beneficiari di una deroga per l'applicazione di effluente trattato di suini notificano ogni anno alle autorità competenti le informazioni in appresso:
a)
il tipo di trattamento dell'effluente;
b)
la capacità e le principali caratteristiche dell'impianto di trattamento, compresa la sua efficienza;
c)
il quantitativo di effluente di allevamento inviato al trattamento;
d)
il quantitativo, la composizione, compresa l'indicazione del contenuto di azoto e di fosforo, nonché la destinazione della frazione solida;
e)
il quantitativo, la composizione, compresa l'indicazione del contenuto di azoto e di fosforo, nonché la destinazione dell'effluente trattato;
f)
la stima delle perdite gassose durante il trattamento.
2. La frazione solida derivante dal trattamento dell'effluente è stabilizzata al fine di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare la disponibilità dell'azoto e del fosforo per le colture. Il prodotto che ne risulta non è applicato nelle aziende agricole beneficiarie della deroga. Le autorità competenti adottano misure atte a incoraggiare l'uso della frazione solida stabilizzata su suoli a basso contenuto di sostanza organica. Tali suoli sono indicati nelle mappe elaborate a livello regionale e messe a disposizione degli agricoltori.
3. Le autorità competenti definiscono le metodologie per verificare la composizione dell'effluente trattato, le variazioni della composizione e l'efficienza del trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale.
4. L'ammoniaca e le altre emissioni derivanti dal trattamento dell'effluente sono monitorate dalle autorità competenti in siti di rilevamento rappresentativi di ciascuna tecnica di trattamento. Sulla base dei risultati del monitoraggio, le autorità competenti stilano un inventario delle emissioni.
Storico versioni
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