Art. 9
Misure relative al trasporto di effluente zootecnico
In vigore dal 24 giu 2016
Misure relative al trasporto di effluente zootecnico
1. Le autorità competenti dispongono perché il trasporto di effluente di allevamento da e verso le aziende agricole beneficiarie di una deroga sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico o per mezzo di documenti di accompagnamento nei quali si precisano il luogo di origine e la destinazione. La registrazione mediante sistemi di posizionamento geografico è obbligatoria per i trasporti superiori a 30 km.
2. Le autorità competenti dispongono perché durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente zootecnico trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.
3. Le autorità competenti dispongono perché l'effluente trattato e le frazioni solide derivanti dal trattamento dell'effluente zootecnico siano analizzate in merito al loro contenuto di azoto e fosforo. Le analisi sono eseguite da laboratori riconosciuti. I risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti e all'agricoltore destinatario dell'effluente. Ciascun trasporto è corredato di un certificato di analisi.
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