Art. 7
Gestione dei terreni
In vigore dal 24 giu 2016
Gestione dei terreni
Gli agricoltori che intendono beneficiare di una deroga garantiscono il rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a)
almeno il 70 % della superficie dell'azienda agricola deve essere coltivata con colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto;
b)
i prati temporanei sono arati in primavera;
c)
i prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50 % di leguminose o di altre colture in grado di fissare l'azoto atmosferico;
d)
il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente, stocco compreso;
e)
l'erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;
f)
l'erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini;
g)
una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall'aratura della superficie prativa e i fertilizzanti non possono essere applicati nell'anno di aratura dei prati permanenti.
Storico versioni
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