Art. 10
Monitoraggio
In vigore dal 24 giu 2016
Monitoraggio
1. Le autorità competenti elaborano e aggiornano ogni anno mappe che, in ciascun comune, indicano la percentuale di aziende agricole beneficiarie di una deroga individuale, la percentuale di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale, nonché mappe che mostrano l'utilizzo del suolo a livello locale.
2. I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga sono raccolti e aggiornati ogni anno.
3. È istituita e mantenuta in uso una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e per le falde superficiali, al fine di valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. Il progetto di rete di monitoraggio è presentato alla Commissione. Durante il periodo di applicazione della presente decisione, il numero iniziale di siti di monitoraggio non può essere ridotto e l'ubicazione di tali siti non può essere modificata, salvo debite giustificazioni.
4. Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili, la cui identificazione spetta alle competenti autorità.
5. Sono istituiti siti di monitoraggio per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nell'acqua del suolo, di azoto minerale nel profilo del suolo e dati sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo attraverso la zona del suolo esplorata dalle radici verso le acque sotterranee e per dilavamento superficiale e sottosuperficiale; tali siti di monitoraggio devono interessare sia aziende in regime di deroga sia aziende non beneficiarie della deroga. I siti di monitoraggio devono comprendere i principali tipi di suoli, pratiche di fertilizzazione e colture. Il progetto di rete di monitoraggio è presentato alla Commissione. Durante il periodo di applicazione della presente decisione, il numero iniziale di siti di monitoraggio non può essere ridotto e l'ubicazione di tali siti non può essere modificata, salvo debite giustificazioni.
Storico versioni
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