Art. 12
Relazioni
In vigore dal 24 giu 2016
Relazioni
Ogni anno entro il 31 dicembre, e nel 2019 entro il 30 settembre, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:
a)
la valutazione dell'attuazione della deroga, sulla base dei controlli a livello aziendale, dei controlli sul trasporto degli effluenti zootecnici, nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco;
b)
informazioni sul trattamento dell'effluente, incluso l'ulteriore trattamento e l'utilizzo delle frazioni solide, e dati dettagliati in merito alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell'effluente trattato, nonché la destinazione finale delle frazioni solide;
c)
le mappe che indicano le zone a basso contenuto di sostanza organica, nonché le misure adottate al fine di promuovere l'uso della frazione solida stabilizzata sui suoli a basso contenuto di sostanza organica, di cui all', paragrafo 2;
d)
le metodologie volte a determinare la composizione dell'effluente trattato, le relative variazioni della composizione e l'efficienza del trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di una deroga individuale, di cui all', paragrafo 3;
e)
l'inventario delle emissioni di ammoniaca e delle altre emissioni derivanti dal trattamento dell'effluente di cui all', paragrafo 4;
f)
il protocollo stabilito per misurare la conducibilità elettrica e le mappe che indicano le zone affette da salinizzazione, di cui all', paragrafo 12;
g)
le metodologie volte a verificare la compatibilità delle deroghe concesse con la capacità degli impianti di trattamento dell'effluente, di cui all', paragrafo 1;
h)
le metodologie volte a verificare la compatibilità di ciascuna deroga concessa con il quantitativo d'acqua autorizzato nell'azienda agricola beneficiaria della deroga, di cui all', paragrafo 2;
i)
le mappe che, in ciascun comune, indicano la percentuale di aziende agricole beneficiarie di una deroga individuale, la percentuale di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale, nonché le mappe che mostrano l'utilizzo del suolo a livello locale e dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga, conformemente all', paragrafi 1 e 2;
j)
i risultati del monitoraggio delle acque, in particolare le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, comprese le acque costiere, nonché un'analisi dell'impatto della deroga sulla qualità delle acque, di cui all', paragrafo 3;
k)
l'elenco dei corpi idrici più vulnerabili di cui all', paragrafo 4;
l)
sintesi e valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio di cui all', paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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