Art. 12

Relazioni

In vigore dal 24 giu 2016
Relazioni Ogni anno entro il 31 dicembre, e nel 2019 entro il 30 settembre, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti: a) la valutazione dell'attuazione della deroga, sulla base dei controlli a livello aziendale, dei controlli sul trasporto degli effluenti zootecnici, nonché informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco; b) informazioni sul trattamento dell'effluente, incluso l'ulteriore trattamento e l'utilizzo delle frazioni solide, e dati dettagliati in merito alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell'effluente trattato, nonché la destinazione finale delle frazioni solide; c) le mappe che indicano le zone a basso contenuto di sostanza organica, nonché le misure adottate al fine di promuovere l'uso della frazione solida stabilizzata sui suoli a basso contenuto di sostanza organica, di cui all', paragrafo 2; d) le metodologie volte a determinare la composizione dell'effluente trattato, le relative variazioni della composizione e l'efficienza del trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di una deroga individuale, di cui all', paragrafo 3; e) l'inventario delle emissioni di ammoniaca e delle altre emissioni derivanti dal trattamento dell'effluente di cui all', paragrafo 4; f) il protocollo stabilito per misurare la conducibilità elettrica e le mappe che indicano le zone affette da salinizzazione, di cui all', paragrafo 12; g) le metodologie volte a verificare la compatibilità delle deroghe concesse con la capacità degli impianti di trattamento dell'effluente, di cui all', paragrafo 1; h) le metodologie volte a verificare la compatibilità di ciascuna deroga concessa con il quantitativo d'acqua autorizzato nell'azienda agricola beneficiaria della deroga, di cui all', paragrafo 2; i) le mappe che, in ciascun comune, indicano la percentuale di aziende agricole beneficiarie di una deroga individuale, la percentuale di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale, nonché le mappe che mostrano l'utilizzo del suolo a livello locale e dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di una deroga, conformemente all', paragrafi 1 e 2; j) i risultati del monitoraggio delle acque, in particolare le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, comprese le acque costiere, nonché un'analisi dell'impatto della deroga sulla qualità delle acque, di cui all', paragrafo 3; k) l'elenco dei corpi idrici più vulnerabili di cui all', paragrafo 4; l) sintesi e valutazione dei dati ottenuti dai siti di monitoraggio di cui all', paragrafo 5.
Storico versioni

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