Art. 6
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi
In vigore dal 18 dic 2015
Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi
1. Qualsiasi membro od osservatore la cui partecipazione ai lavori dell'istanza darebbe luogo a un conflitto d'interessi relativamente a un punto specifico dell'ordine del giorno ne informa il presidente e il segretariato senza indugio e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.
2. Qualora sia individuato un conflitto d'interessi, il membro o l'osservatore ritira la propria partecipazione e si astiene dal partecipare alle discussioni sul punto specifico dell'ordine del giorno, alle deliberazioni, al consenso o al voto, a seconda dei casi.
3. Ai membri e agli osservatori viene chiesto di firmare una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi prima dell'inizio dei lavori dell'istanza su un determinato caso.
4. Se il presidente si trova in una situazione di conflitto d'interessi relativamente a un punto specifico dell'ordine del giorno ne informa il segretariato e ritira la propria partecipazione. In questi casi il presidente è sostituito dal proprio supplente.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis al supplente del presidente, ai supplenti dei membri e ai membri del segretariato dell'istanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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