Art. 5

Designazione degli osservatori e collaborazione con l'OLAF

In vigore dal 18 dic 2015
Designazione degli osservatori e collaborazione con l'OLAF 1.   Gli osservatori non partecipano all'adozione delle raccomandazioni dell'istanza in conformità dell'. 2.   Hanno lo status di osservatori i rappresentanti delle seguenti entità: a) il servizio giuridico della Commissione; b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), quando la richiesta dell'ordinatore si basa, tra l'altro, su informazioni trasmesse dall'OLAF; c) gli ordinatori (diversi dall'ordinatore richiedente) della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva, di un'altra istituzione o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei interessati dal caso sottoposto all'istanza; e d) qualsiasi altra entità invitata dal presidente. 3.   Un rappresentante del servizio giuridico assiste a tutte le riunioni dell'istanza. Il servizio giuridico viene informato di tutte le procedure scritte di cui all' e, su richiesta del presidente, può presentare osservazioni orali o scritte. 4.   Laddove abbia uno status di osservatore ai sensi del paragrafo 2, lettera b), l'OLAF opera in stretta collaborazione con l'istanza, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), per quanto riguarda il rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e la protezione degli informatori. In questi casi, i suoi rappresentanti possono assistere a tutte le riunioni dell'istanza e partecipare a tutte le procedure scritte e orali di cui agli presentando osservazioni orali e/o scritte su richiesta del presidente. Negli altri casi, l'OLAF può essere invitato a fornire informazioni pertinenti o consulenza ove il presidente lo giudichi opportuno per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. 5.   Gli ordinatori che hanno lo status di osservatori ai sensi del paragrafo 2, lettera c), assistono a tutte le riunioni dell'istanza. Essi vengono informati di tutte le procedure scritte di cui all' e possono presentare osservazioni orali o scritte. 6.   Gli altri osservatori assistono alle riunioni dell'istanza se invitati dal presidente e possono presentare, su sua richiesta, osservazioni orali e scritte.
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