Art. 3
Supplenza del presidente
In vigore dal 18 dic 2015
Supplenza del presidente
1. Il presidente ha un supplente che lo sostituisce quando è assente o impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. Il supplente è nominato dalla Commissione in conformità dell'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Qualora il presidente e il suo supplente siano entrambi assenti o impossibilitati a svolgere le loro funzioni, svolge le funzioni di supplente il membro permanente con la maggiore anzianità (5), designato in conformità dell'. In questo caso, il membro permanente che fa le veci del presidente è sostituito dal proprio supplente designato in conformità dell'.
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