Art. 2

Nomina e revoca del presidente

In vigore dal 18 dic 2015
Nomina e revoca del presidente 1.   Il presidente dell'istanza è nominato dalla Commissione in conformità dell'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. 2.   Qualora non soddisfi più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni, il presidente può essere revocato dalla Commissione.
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