Art. 4
Designazione dei membri dell'istanza e dei loro supplenti
In vigore dal 18 dic 2015
Designazione dei membri dell'istanza e dei loro supplenti
1. Il direttore del Servizio finanziario centrale presso la direzione generale del Bilancio è uno dei due membri permanenti dell'istanza di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario di grado AD11 o superiore come suo supplente.
Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa il secondo membro permanente e il suo supplente ad personam fra i funzionari di grado pari o superiore, rispettivamente, a AD 14 e AD 11.
2. Il membro supplementare che rappresenta l'ordinatore richiedente, di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, è designato in conformità del regolamento interno e delle regole amministrative interne dell'istituzione, dell'agenzia, dell'ufficio o dell'organismo in questione, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
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