Art. 7
Segretariato permanente
In vigore dal 18 dic 2015
Segretariato permanente
1. Il segretariato dell'istanza è assicurato dalla direzione generale del Bilancio, da cui dipende sotto il profilo amministrativo.
2. Le mansioni del segretariato sono stabilite in conformità dell'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. In particolare, il segretariato:
a)
si accerta che le richieste di deferimento di un caso all'istanza siano complete prima di trasmetterle al presidente e ai membri;
b)
identifica gli altri ordinatori interessati dal caso che potrebbero essere proposti come possibili osservatori;
c)
individua i casi in cui l'OLAF dovrebbe essere invitato a fornire informazioni pertinenti o consulenza in conformità dell', paragrafo 4, secondo comma;
d)
redige l'ordine del giorno delle riunioni dell'istanza sotto la responsabilità del presidente e lo invia ai membri e agli osservatori;
e)
assiste ai lavori dell'istanza e redige il verbale di ciascuna riunione;
f)
provvede alle comunicazioni agli operatori economici e agli altri ordinatori interessati in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
g)
comunica all'ordinatore richiedente la raccomandazione adottata dall'istanza;
h)
gestisce le domande di accesso ai documenti dell'istanza, in particolare alle raccomandazioni, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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