Art. 7

Segretariato permanente

In vigore dal 18 dic 2015
Segretariato permanente 1.   Il segretariato dell'istanza è assicurato dalla direzione generale del Bilancio, da cui dipende sotto il profilo amministrativo. 2.   Le mansioni del segretariato sono stabilite in conformità dell'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. In particolare, il segretariato: a) si accerta che le richieste di deferimento di un caso all'istanza siano complete prima di trasmetterle al presidente e ai membri; b) identifica gli altri ordinatori interessati dal caso che potrebbero essere proposti come possibili osservatori; c) individua i casi in cui l'OLAF dovrebbe essere invitato a fornire informazioni pertinenti o consulenza in conformità dell', paragrafo 4, secondo comma; d) redige l'ordine del giorno delle riunioni dell'istanza sotto la responsabilità del presidente e lo invia ai membri e agli osservatori; e) assiste ai lavori dell'istanza e redige il verbale di ciascuna riunione; f) provvede alle comunicazioni agli operatori economici e agli altri ordinatori interessati in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; g) comunica all'ordinatore richiedente la raccomandazione adottata dall'istanza; h) gestisce le domande di accesso ai documenti dell'istanza, in particolare alle raccomandazioni, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001.
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Segretariato permanente (Art. 7 Decisione (UE) 2015/2463) — Testo vigente | Portale Normativo