Art. 8

Deferimento dei casi all'istanza

In vigore dal 18 dic 2015
Deferimento dei casi all'istanza 1.   L'istanza si riunisce su richiesta di un ordinatore della Commissione, di un'altra istituzione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei. 2.   La richiesta è trasmessa elettronicamente al segretariato all'indirizzo Panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu con un'e-mail criptata conformemente alle regole sulla cifratura in vigore alla Commissione. 3.   Se viene a conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'ordinatore deferisce il caso all'istanza entro due mesi da quando è venuto a conoscenza delle informazioni, tranne in casi debitamente giustificati. 4.   La richiesta dell'ordinatore che deferisce un caso all'istanza contiene le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'ordinatore trasmette inoltre tutte le informazioni pertinenti, in particolare le relazioni dell'OLAF nei casi in cui le informazioni sono trasmesse dall'OLAF in conformità dell', paragrafo 6, e dell' del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. 5.   Solo una richiesta corredata delle informazioni di cui al paragrafo 4 fa decorrere il termine di cui all'articolo 108, paragrafo 8, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 6.   La lunghezza della richiesta è limitata a dieci pagine, esclusi gli allegati, tranne in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.
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