Art. 11

Diritto di presentare osservazioni scritte

In vigore dal 18 dic 2015
Diritto di presentare osservazioni scritte 1.   L'istanza garantisce il diritto dell'operatore economico interessato di presentare osservazioni in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   Per la divulgazione di informazioni derivanti da o relative a indagini svolte o coordinate dall'OLAF è necessario l'accordo dell'OLAF, che viene espresso nell'ambito della procedura orale e scritta di cui all', paragrafo 4. 3.   Nei casi in cui la richiesta dell'ordinatore si basa su informazioni trasmesse dall'OLAF e al fine di tutelare la riservatezza delle indagini svolte o coordinate dall'OLAF e delle indagini o dei procedimenti giudiziari nazionali di cui l'OLAF è a conoscenza, l'istanza consulta l'OLAF prima di procedere alla comunicazione all'operatore economico di cui all'articolo 108, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 4.   L'operatore economico presenta le sue osservazioni al segretariato, per iscritto e in formato elettronico, inviandole per email all'indirizzo Panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu come semplice file creato con un programma di trattamento testi. 5.   In linea di massima, le lunghezza delle informazioni scritte è limitata a dieci pagine, esclusi gli allegati, tranne in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.
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