Art. 9
Ulteriori situazioni di emergenza
In vigore dal 14 set 2015
Ulteriori situazioni di emergenza
Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalla presente decisione, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.
Storico versioni
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