Art. 7
Sostegno operativo all'Italia e alla Grecia
In vigore dal 14 set 2015
Sostegno operativo all'Italia e alla Grecia
1. Per aiutare l'Italia e la Grecia ad affrontare meglio la pressione eccezionale sui rispettivi sistemi di asilo e migrazione causata dall'attuale aumento della pressione migratoria alle loro frontiere esterne, gli Stati membri aumentano il sostegno operativo in cooperazione con l'Italia e la Grecia nel settore della protezione internazionale attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e da altre agenzie competenti, fornendo in particolare, ove opportuno, esperti nazionali per le seguenti attività di sostegno:
a)
screening dei cittadini di paesi terzi che arrivano in Italia e in Grecia, compresi l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonché, se del caso, la registrazione delle loro domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia o Grecia, il relativo trattamento iniziale;
b)
fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione ai sensi della presente decisione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno;
c)
preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio è cessato.
2. Oltre al sostegno fornito a norma del paragrafo 1 e per facilitare l'attuazione di tutte le fasi della procedura di ricollocazione, all'Italia e alla Grecia viene fornito, come opportuno, sostegno specifico attraverso pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e da altre agenzie competenti.
Storico versioni
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