Art. 8

Misure complementari a carico dell'Italia e della Grecia

In vigore dal 14 set 2015
Misure complementari a carico dell'Italia e della Grecia 1.   Il 16 settembre 2015, l'Italia e la Grecia presentano ciascuna alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione. L'Italia e la Grecia attuano pienamente la tabella di marcia. 2.   Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, di sospendere l'applicazione della presente decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi. Tale sospensione non incide sui trasferimenti di richiedenti che sono pendenti a seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione a norma dell', paragrafo 4.
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