Art. 10

Sostegno finanziario

In vigore dal 14 set 2015
Sostegno finanziario Lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascuna persona ricollocata a norma della presente decisione. Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014.
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