Art. 11
Cooperazione con gli Stati associati
In vigore dal 14 set 2015
Cooperazione con gli Stati associati
Con l'assistenza della Commissione, possono essere concluse intese bilaterali tra, rispettivamente, Italia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e tra Grecia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, per la ricollocazione dei richiedenti dal territorio dell'Italia e della Grecia nel territorio di questi ultimi Stati. Tali intese tengono debitamente conto degli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e agli obblighi dei richiedenti.
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