Art. 6

Diritti e obblighi dei richiedenti protezione internazionale contemplati dalla presente decisione

In vigore dal 14 set 2015
Diritti e obblighi dei richiedenti protezione internazionale contemplati dalla presente decisione 1.   Nell'attuare la presente decisione gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i familiari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro. 3.   Prima di prendere una decisione di ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano il richiedente, in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone lo sia, della procedura di ricollocazione descritta nella presente decisione. 4.   Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione. 5.   Il richiedente o beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno nell'altro Stato membro è tenuto a tornare immediatamente indietro. Lo Stato membro di ricollocazione riprende in carico l'interessato.
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