Art. 7
Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari
In vigore dal 7 set 2015
Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari
1. In deroga al divieto di cui all', paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte destinato al consumo umano ottenuto da bovini nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, e dei relativi prodotti lattiero-caseari a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (13).
2. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di latte e prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1 solo a condizione che le partite siano accompagnate da un certificato ufficiale con la seguente attestazione:
«Latte o prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».
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