Art. 5

Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici

In vigore dal 7 set 2015
Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di partite di carni fresche, esclusi frattaglie e cuoi e pelli freschi, ottenute da bovini e ruminanti selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, e delle relative preparazioni di carni, purché le carni fresche e le preparazioni di carni siano state ottenute da animali: a) tenuti in aziende nella zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure b) macellati prima del 21 agosto 2015. L'autorità competente garantisce che le partite di cui al presente paragrafo non siano spedite ad altri Stati membri o paesi terzi. 2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di carni fresche e preparazioni di carni prodotte da tali carni fresche ottenute da bovini tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni solo a condizione che le partite siano accompagnate da un certificato ufficiale con la seguente attestazione: «Carni fresche o preparazioni di carni conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2015:1500:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo