Art. 3

Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

In vigore dal 7 set 2015
Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale 1.   La Grecia vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalla zona soggetta a restrizioni ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi: a) bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività; b) sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie bovina. 2.   La Grecia vieta l'immissione sul mercato al di fuori della zona soggetta a restrizioni dei seguenti prodotti ottenuti da bovini e ruminanti selvatici tenuti o cacciati nella zona soggetta a restrizioni: a) carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche; b) colostro, latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini; c) cuoi e pelli freschi di bovini e ruminanti selvatici, diversi da quelli di cui alla lettera d); d) sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici, tranne quelli destinati e inoltrati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento o alla trasformazione in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato sul territorio greco.
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