Art. 3
Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale
In vigore dal 7 set 2015
Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale
1. La Grecia vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalla zona soggetta a restrizioni ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi:
a)
bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività;
b)
sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie bovina.
2. La Grecia vieta l'immissione sul mercato al di fuori della zona soggetta a restrizioni dei seguenti prodotti ottenuti da bovini e ruminanti selvatici tenuti o cacciati nella zona soggetta a restrizioni:
a)
carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche;
b)
colostro, latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini;
c)
cuoi e pelli freschi di bovini e ruminanti selvatici, diversi da quelli di cui alla lettera d);
d)
sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici, tranne quelli destinati e inoltrati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento o alla trasformazione in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato sul territorio greco.
Storico versioni
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