Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 set 2015
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «bovini»: ungulati appartenenti alle specie Bos taurus, Bos indicus, Bison bison e Bubalus bubalis; b)   «zona soggetta a restrizioni»: parte del territorio di uno Stato membro di cui all'allegato della presente decisione comprendente l'area in cui è stata confermata la dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza delimitate a norma dell' della direttiva 92/119/CEE.
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