Art. 6

Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici

In vigore dal 7 set 2015
Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di partite di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di bovini e ruminanti selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, purché le carni fresche siano state ottenute da animali: a) tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure b) macellati prima del 21 agosto 2015; oppure c) tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni. 2.   L'autorità competente autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, conformi alle condizioni di cui alle lettere a) o b) di tale paragrafo, solo sul territorio della Grecia, purché tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche. L'autorità competente garantisce che le partite di cui al presente paragrafo non siano spedite ad altri Stati membri o paesi terzi. 3.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri delle partite di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti ad un trattamento specifico in un recipiente chiuso ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a tre e siano accompagnati da un certificato ufficiale con la seguente attestazione: «Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia». 4.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri delle partite di prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, lettera c), solo a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche e siano accompagnati da un certificato ufficiale con la seguente attestazione: «Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».
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