Art. 9

Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione

In vigore dal 7 set 2015
Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione 1.   L'autorità competente provvede affinché, per ogni veicolo che sia stato a contatto con le specie sensibili nella zona soggetta a restrizioni e che intenda lasciare tale zona, l'operatore o il conducente di tale veicolo fornisca elementi di prova da cui risulti che, dopo l'ultimo contatto con gli animali, il veicolo è stato pulito e disinfettato in modo tale da inattivare il virus della dermatite nodulare contagiosa. 2.   L'autorità competente dovrebbe definire le informazioni che l'operatore/il conducente del veicolo per bestiame deve presentare per dimostrare che la necessaria disinfezione sia stata effettuata.
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