Art. 6
In vigore dal 14 ago 2015
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto aiuti da recuperare ai sensi dell', e l'importo complessivo degli aiuti ottenuti da ciascuno di essi nel quadro del relativo regime;
b)
l'importo complessivo (capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all'. L'Italia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione e fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
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