Art. 4

In vigore dal 14 ago 2015
1.   L'Italia recupera dai beneficiari gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di aiuto introdotto dall'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, e a tutti i provvedimenti attuativi pertinenti previsti dalla legge succitata. 2.   L'Italia recupera inoltre gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito degli altri regimi di aiuto di cui all' da tutti i beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. 3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 recante modifiche del regolamento (CE) n. 794/2004. 5.   L'Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma di tutti i regimi di cui all' con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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