Art. 3

In vigore dal 14 ago 2015
L'aiuto individuale accordato a norma delle misure di cui all' che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 994/98 o da ogni altro regime di aiuti approvato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti.
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