Art. 1

In vigore dal 14 ago 2015
Le misure di aiuto di Stato in oggetto [Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, , comma 90, e successive modifiche e integrazioni; Legge 23 dicembre 2005, n. 266, , comma 363, e successive modifiche e integrazioni; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, , comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; Legge 24 dicembre 2007, n. 244, , comma 109, e successive modifiche e integrazioni; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, , comma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate], che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.
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