Art. 2
In vigore dal 14 ago 2015
L'aiuto individuale accordato a norma delle misure di cui all' non costituisce aiuto se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 o dal regolamento (UE) n. 717/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:195:oj#art-2