Art. 9
Esperti esterni
In vigore dal 7 ago 2015
Esperti esterni
(1) I servizi della Commissione possono invitare esperti esterni, nonché esperti di altri organismi dell'Unione con conoscenze e competenze scientifiche specifiche e pertinenti, a contribuire ai lavori dei comitati scientifici, compresi i gruppi di lavoro di cui all'.
(2) La selezione degli esperti esterni è conforme al regolamento interno di cui all'.
Storico versioni
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