Art. 10
Gruppi di lavoro
In vigore dal 7 ago 2015
Gruppi di lavoro
(1) D'intesa con i servizi della Commissione, i comitati scientifici possono istituire gruppi di lavoro specifici il cui compito consiste nella preparazione e nella redazione dei pareri scientifici dei comitati. Tali gruppi di lavoro sono istituiti soprattutto qualora occorra ricorrere a esperti esterni su un argomento particolare.
(2) I gruppi di lavoro sono composti da membri del comitato pertinente e possono comprendere anche esperti esterni. I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato scientifico. Il presidente del gruppo di lavoro è incaricato di convocare il gruppo di lavoro e di riferire al comitato e può nominare un relatore tra i partecipanti al gruppo di lavoro. Per questioni particolarmente complesse di natura multidisciplinare può essere nominato più di un relatore.
(3) Qualora una questione interessi più di un comitato scientifico, viene istituito un gruppo di lavoro congiunto comprendente membri di entrambi i comitati nonché, all'occorrenza, esperti esterni.
Storico versioni
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