Art. 8
Formulazione di pareri scientifici
In vigore dal 7 ago 2015
Formulazione di pareri scientifici
(1) I servizi della Commissione possono chiedere ad un comitato scientifico l'adozione di un parere scientifico entro un determinato termine.
(2) I servizi della Commissione possono chiedere l'adozione di un parere congiunto su questioni che devono essere esaminate da entrambi i comitati.
(3) I servizi della Commissione possono organizzare consultazioni, audizioni o collaborazioni con altri organismi scientifici che ritengono necessari per la formulazione dei pareri dei comitati.
Storico versioni
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