Art. 6

Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti

In vigore dal 7 ago 2015
Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti (1)   All'inizio di ciascun mandato, ogni comitato scientifico elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza semplice del numero totale di membri del comitato. (2)   Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile. L'eventuale sostituzione del presidente o del vicepresidente durante il mandato quinquennale copre la durata restante di tale mandato. (3)   La procedura di elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici è specificata nel regolamento interno di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1514:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo