Art. 6
Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti
In vigore dal 7 ago 2015
Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti
(1) All'inizio di ciascun mandato, ogni comitato scientifico elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza semplice del numero totale di membri del comitato.
(2) Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile. L'eventuale sostituzione del presidente o del vicepresidente durante il mandato quinquennale copre la durata restante di tale mandato.
(3) La procedura di elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici è specificata nel regolamento interno di cui all'.
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