Art. 5
Mandato
In vigore dal 7 ago 2015
Mandato
(1) I membri dei comitati scientifici sono nominati per un periodo di cinque anni. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.
(2) Se un membro non soddisfa più la condizione di cui agli articoli da 16 a 18 della presente decisione o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, desidera dimettersi o non è più in grado di contribuire efficacemente alle delibere del comitato, i servizi della Commissione possono porre fine al suo mandato.
(3) In caso di cessazione del mandato di un membro a norma del paragrafo 2 o a causa di decesso, il direttore generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare nomina un sostituto per il resto del mandato quinquennale.
Storico versioni
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