Art. 3
Consulenza scientifica
In vigore dal 7 ago 2015
Consulenza scientifica
(1) I comitati scientifici forniscono alla Commissione pareri scientifici sulla valutazione dei rischi nei casi previsti dal diritto dell'Unione.
(2) I comitati scientifici forniscono inoltre ai servizi della Commissione, su richiesta, pareri scientifici su questioni di particolare rilevanza per la salute pubblica, la sicurezza dei consumatori e i rischi ambientali.
(3) I servizi della Commissione possono invitare i comitati scientifici a individuare i bisogni di ricerca al fine di colmare lacune critiche in termini di informazioni, di valutare le future ricerche proposte e i risultati della ricerca in relazione ai settori di loro competenza.
(4) In caso di rischi urgenti i servizi della Commissione possono anche chiedere ai comitati scientifici di fornire pareri rapidi sullo stato delle conoscenze scientifiche in merito a rischi specifici.
(5) I servizi della Commissione possono invitare i comitati scientifici a partecipare a reti tematiche o eventi insieme ad altri organismi dell'Unione o altre organizzazioni scientifiche, allo scopo di monitorare lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nei settori di competenza definiti nell'allegato I e contribuirvi.
(6) I comitati scientifici, mediante l'adozione e la trasmissione ai servizi della Commissione di promemoria o prese di posizione, attirano l'attenzione di questi ultimi e della Commissione su problemi specifici o emergenti che rientrano nei loro settori di competenza e che, a loro avviso, possono comportare un rischio reale o potenziale per la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica o per l'ambiente. I servizi della Commissione possono decidere di pubblicare tali promemoria e prese di posizione e definiscono i provvedimenti da adottare, fra cui, all'occorrenza, una richiesta di parere scientifico in materia.
(7) I comitati, previa consultazione del segretariato di cui all', adottano la loro metodologia per effettuare e fornire valutazioni dei rischi e la tengono aggiornata per tener conto di tutti i fattori scientifici pertinenti. Essi provvedono a che la metodologia rifletta le pratiche correnti di valutazione dei rischi.
Storico versioni
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