Art. 7
Norme di voto
In vigore dal 7 ago 2015
Norme di voto
(1) Ciascun comitato scientifico delibera a maggioranza del numero totale dei suoi membri.
(2) I membri di un comitato che si sono dimessi o il cui mandato è cessato a norma dell', paragrafo 2, o a causa di decesso, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1514:oj#art-7