Art. 7

Norme di voto

In vigore dal 7 ago 2015
Norme di voto (1)   Ciascun comitato scientifico delibera a maggioranza del numero totale dei suoi membri. (2)   I membri di un comitato che si sono dimessi o il cui mandato è cessato a norma dell', paragrafo 2, o a causa di decesso, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza di cui al paragrafo 1.
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Norme di voto (Art. 7 Decisione (UE) 2024/1514) — Testo vigente | Portale Normativo