Art. 12
Regolamento interno
In vigore dal 7 ago 2015
Regolamento interno
(1) Su proposta dei servizi della Commissione e d'intesa con questi, i comitati scientifici adottano un regolamento interno comune.
(2) Il regolamento interno è inteso a garantire che i comitati scientifici esercitino le loro funzioni osservando i principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza di cui al capo 4 e le norme della Commissione sui gruppi di esperti, pur tenendo conto delle richieste legittime di tutela della riservatezza commerciale nonché dei principi di valutazione dei rischi che la Commissione può fissare alla luce dell'esperienza acquisita e in considerazione della sua politica in questo settore.
(3) Il regolamento interno prevede in particolare:
(a)
l'applicazione dei principi di cui al capo 4;
(b)
una procedura di dialogo con le parti interessate di cui all', paragrafo 3;
(c)
le procedure per l'adozione di parere scientifici e la fornitura di pareri scientifici rapidi di cui all', paragrafo 4;
(d)
le relazioni con terzi, compresi gli organismi scientifici;
(e)
altre norme dettagliate sul funzionamento dei comitati scientifici, compreso il coordinamento tra i comitati.
Storico versioni
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