Art. 13
Pareri divergenti, coordinamento e collaborazione con altri organismi dell'Unione, nazionali o internazionali
In vigore dal 7 ago 2015
Pareri divergenti, coordinamento e collaborazione con altri organismi dell'Unione, nazionali o internazionali
(1) Per quanto riguarda le relazioni con altri organismi pertinenti dell'Unione, nazionali o internazionali che svolgono compiti analoghi, i comitati scientifici assistono i servizi della Commissione:
a)
nell'individuare in una fase precoce le esigenze e le possibilità di coordinamento dei lavori e della collaborazione, compresa la condivisione di dati e informazioni, e le divergenze potenziali o effettive nei pareri scientifici;
b)
nell'evitare, risolvere o chiarire opinioni divergenti e nell'avviare e mantenere rapporti di collaborazione.
(2) I servizi della Commissione possono chiedere l'avvio e provvedere all'organizzazione di attività comuni, compresa la redazione di pareri congiunti, dei comitati scientifici con organismi dell'Unione, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe.
(3) Qualora sia stata identificata una divergenza sostanziale su questioni scientifiche e l'organismo in questione sia un organismo dell'Unione, il comitato scientifico interessato, su richiesta dei servizi della Commissione, collabora con detto organismo allo scopo di risolvere la divergenza o di presentare ai servizi della Commissione un documento comune che chiarisca le questioni scientifiche controverse e che identifichi le relative incertezze nei dati. Tale documento è reso pubblico.
Storico versioni
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