Art. 15

Indennità speciale

In vigore dal 7 ago 2015
Indennità speciale (1)   I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità speciale per i lavori preparatori e la partecipazione, in presenza o a distanza per via elettronica, alle riunioni dei comitati, dei gruppi di lavoro e ad altre attività connesse all'applicazione della presente decisione, organizzate dai servizi della Commissione, e per fungere da relatori su questioni specifiche, come previsto all'allegato II. (2)   Le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno dei membri e degli esperti esterni connesse alle attività dei comitati scientifici sono rimborsate conformemente alle disposizioni in vigore presso la Commissione. Le suddette spese sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato ai comitati scientifici dai servizi competenti della Commissione.
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Indennità speciale (Art. 15 Decisione (UE) 2024/1514) — Testo vigente | Portale Normativo