Art. 16
Indipendenza
In vigore dal 7 ago 2015
Indipendenza
(1) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni sono nominati a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità a nessun'altra persona.
(2) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni agiscono in piena indipendenza e a tutela dell'interesse pubblico. A tal fine essi presentano una dichiarazione di interessi indicante gli eventuali interessi che possono compromettere o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere la loro indipendenza, comprese eventuali circostanze pertinenti relative ai loro familiari stretti.
(3) Le dichiarazioni di interessi sono rese per iscritto, annualmente, prima della nomina a membro del comitato scientifico o in qualità di esperto esterno. Tali dichiarazioni sono aggiornate ogniqualvolta un cambiamento delle circostanze lo richieda.
(4) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni dichiarano in occasione di ciascuna riunione qualsiasi interesse specifico che possa compromettere o possa ragionevolmente essere percepito come tale da compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno. Lo stesso obbligo si applica, mutatis mutandis, quando una procedura scritta è avviata in uno dei comitati scientifici.
Storico versioni
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