Art. 17
Riservatezza
In vigore dal 7 ago 2015
Riservatezza
(1) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni non divulgano le informazioni acquisite grazie ai lavori dei comitati scientifici o dei gruppi di lavoro o a seguito di altre attività connesse all'applicazione della presente decisione. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza.
(2) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni rispettano le norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (3) e 2015/444 della Commissione (4). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, i servizi della Commissione possono adottare tutte le misure del caso.
Storico versioni
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