Art. 19

Trasparenza

In vigore dal 7 ago 2015
Trasparenza (1)   Le attività dei comitati scientifici sono condotte con un elevato grado di trasparenza. I servizi della Commissione pubblicano tutti i documenti pertinenti quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, su un sito web dedicato; sarà inoltre fornito un link dal registro dei gruppi di esperti a questo sito web. I servizi della Commissione in particolare mettono a disposizione del pubblico sul suo sito Internet senza indugio: (a) le richieste di parere trasmesse ai comitati scientifici; (b) gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni dei comitati scientifici e i verbali dei gruppi di lavoro; (c) i pareri scientifici adottati dai comitati scientifici, compresi i pareri di minoranza e i nominativi dei partecipanti ai gruppi di lavoro che hanno contribuito alla formulazione del parere in questione; i pareri di minoranza sono attribuiti ai membri interessati; (d) il regolamento interno dei comitati scientifici; (e) i nominativi dei membri dei comitati scientifici, con un breve curriculum vitae di ciascun membro; (f) le dichiarazioni di interessi, di riservatezza e di impegno dei membri dei comitati scientifici e degli esperti esterni. (2)   I nominativi e le dichiarazioni di interessi dei membri dei gruppi di lavoro sono resi pubblici sul sito web della Commissione dopo la pubblicazione del parere al quale hanno contribuito. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all' del regolamento (CE) n. 1049/2001, è possibile prevedere deroghe alla pubblicazione. (3)   I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la riservatezza commerciale.
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