Art. 20

Sostituzione dei comitati scientifici

In vigore dal 7 ago 2015
Sostituzione dei comitati scientifici Fatto salvo l', i comitati scientifici istituiti in forza dell' della presente decisione sostituiscono i comitati scientifici esistenti istituiti con la decisione 2008/721/CE secondo le seguenti modalità: (a) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori sostituisce il comitato avente la stessa denominazione; (b) il comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti sostituisce il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali e il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati.
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