Art. 4

Spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione

In vigore dal 9 giu 2015
Spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione Le piante specificate originarie delle zone delimitate all'interno dell'Unione in conformità all' possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera A, punto 1. Le piante specificate coltivate al di fuori di zone delimitate, ma introdotte in dette zone, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera A, punto 2. Le piante specificate importate a norma dell' da paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, punto 3.
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