Art. 2

Importazione delle piante specificate

In vigore dal 9 giu 2015
Importazione delle piante specificate Per quanto riguarda le importazioni originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente, le piante specificate possono essere introdotte nell'Unione solo se rispettano le condizioni seguenti: a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato II, sezione 1, lettera A, punto 1; b) al loro ingresso nell'Unione sono ispezionate dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'allegato II, sezione 1, lettera A, punto 2, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.
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