Art. 3

Importazione del legname specificato

In vigore dal 9 giu 2015
Importazione del legname specificato Per quanto riguarda le importazioni originarie di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente, il legname specificato può essere introdotto nell'Unione solo se rispetta le condizioni seguenti: a) è conforme alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato II, sezione 1, lettera B, punti 1 e 2; b) al suo ingresso nell'Unione è ispezionato dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all'allegato II, sezione 1, lettera B, punto 3, per verificare la presenza dell'organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.
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