Art. 5
Spostamenti di legname specificato e di materiale da imballaggio di legno specificato all'interno dell'Unione
In vigore dal 9 giu 2015
Spostamenti di legname specificato e di materiale da imballaggio di legno specificato all'interno dell'Unione
Il legname specificato originario delle zone delimitate all'interno dell'Unione in conformità all' può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera B, punti 1, 2 e 3.
Il legname specificato che conserva in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, non originario delle zone delimitate all'interno dell'Unione, ma introdotto in dette zone, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le condizioni previste nell'allegato II, sezione 2, lettera B, punti 1 e 3.
Il materiale da imballaggio di legno specificato originario delle zone delimitate istituite a norma dell' può essere spostato all'interno dell'Unione solo se soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, sezione 2, lettera C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:893:oj#art-5