Art. 6
Ispezioni delle piante specificate
In vigore dal 9 giu 2015
Ispezioni delle piante specificate
1. Gli Stati membri effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e individuare eventuali indizi di infestazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel loro territorio.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri notificano i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.
Storico versioni
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